IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 10  della  legge  13  maggio  1999,  n.  133,  recante
disposizioni in materia di federalismo fiscale; 
  Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio  2000,
n. 56, recante disposizioni in materia di  federalismo  fiscale,  che
stabilisce  la  compensazione   dei   trasferimenti   soppressi   con
compartecipazioni regionali  all'imposta  sul  valore  aggiunto,  con
l'aumento della compartecipazione  all'accisa  sulle  benzine  e  con
l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF; 
  Visto l'art. 2, comma  1,  del  medesimo  decreto  legislativo  che
prevede  l'istituzione  di  una  compartecipazione  delle  regioni  a
statuto ordinario all'I.V.A.; 
  Visto altresi' il comma 4 del medesimo art. 2 che stabilisce che la
predetta quota di compartecipazione all'I.V.A. e'  rideterminata  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro del tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica
(ora Ministro dell'economia e delle finanze),  sentito  il  Ministero
della sanita' (ora Ministero della salute); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
dicembre 2018, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  25  del  30
gennaio 2019, con il quale, ai sensi dell'art. 5, commi 1  e  2,  del
predetto decreto legislativo n. 56  del  2000,  si  e'  provveduto  a
rideterminare per il 2017 la compartecipazione  regionale  all'I.V.A.
nella misura del 63,60  per  cento  del  gettito  I.V.A.  complessivo
realizzato nel 2015, al netto  di  quanto  devoluto  alle  regioni  a
statuto speciale e delle risorse UE; 
  Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95  che  al
comma 2, lettera a), prevede l'abrogazione del comma 12  dell'art.  3
della legge 28 dicembre 1995, n. 549; 
  Visto l'art. 1, comma 778, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205,
che, nel rinviare all'anno 2020 i meccanismi di  finanziamento  delle
funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio
2011,  n.  68,  ha  confermato  fino  all'anno  2019  i  criteri   di
determinazione  dell'aliquota  di  compartecipazione   all'IVA   come
disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000; 
  Considerata la necessita'  di  procedere  alla  ripartizione  della
compartecipazione all'IVA per l'anno 2017,  rinviando  al  successivo
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  lo  sviluppo
triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente al riadeguamento
delle aliquote cosi' come previsto dall'art. 2, comma 4, del  decreto
legislativo n. 56 del 2000; 
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56  che
istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri  per
le assegnazioni alle regioni; 
  Visto l'accordo siglato dai  presidenti  delle  regioni  a  statuto
ordinario a Villa San Giovanni (RC) in data 21 luglio  2005,  con  il
quale  le  regioni  concordano  nuovi  criteri  di  ripartizione  per
superare le criticita' rilevate in  occasione  della  predisposizione
del precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del
14 maggio 2004, relativo all'anno  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 179  del  2  agosto  2004  e  successivamente  impugnato
davanti al Tribunale amministrativo regionale Lazio; 
  Visti i commi 319 e 320 dell'art.  1  della  legge  finanziaria  23
dicembre 2005, n. 266, con i quali  sono  state  apportate  modifiche
legislative al richiamato decreto legislativo n. 56 del 2000 al  fine
di recepire i criteri concordati in occasione dell'Accordo di cui  al
punto precedente, prevedendo una riduzione annua dell'1,5  per  cento
della quota del fondo  di  cui  all'art.  7,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 56 del  2000,  ed  e'  stata,  altresi',  prevista  la
possibilita'  di  apportare  modifiche   alle   specifiche   tecniche
dell'allegato A) al medesimo decreto; 
  Visto l'art. 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che
prevede che la ripartizione delle risorse rivenienti dalle  riduzioni
annuali di cui all'art. 1, comma 320, della legge 23  dicembre  2005,
n. 266, possa essere effettuata anche sulla base  di  intese  tra  lo
Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
  Visti i correttivi approvati all'unanimita' dalla Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nella seduta del 26 ottobre 2017; 
  Visti i dati ISTAT relativi ai  consumi  finali  delle  famiglie  a
livello regionale per gli anni 2013, 2014  e  2015,  consumi  la  cui
media  e'  utilizzata  come  indicatore  di   base   imponibile   per
l'attribuzione della compartecipazione regionale all'I.V.A.; 
  Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano  del  20
dicembre 2018; 
  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito  il
Ministero della salute; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                Quota di compartecipazione all'I.V.A. 
 
  Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di  ciascuna  regione,  di
cui all'art. 2, comma 4,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  18
febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2017  sono  stabilite  nelle  misure
indicate nella tabella A),  facente  parte  integrante  del  presente
decreto.